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Art. 1 - Denominazione e sede
E costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione
Fondazione della provincia di Lecco ONLUS
La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o lacronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
La Fondazione ha sede in Lecco, Piazza Lega Lombarda, 3.
Art. 2 - Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nellambito territoriale della provincia di Lecco. La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza ed in particolare di:
a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e di cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dellambiente, ricerca scientifica ed altre finalità volte a migliorare la qualità della vita della comunità della Provincia di Lecco.
b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.
E fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza, la Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 3 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nellatto costitutivo della Fondazione stessa.
Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
E fatto salvo lobbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
Art. 4 - Entrate
Per ladempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
* dei redditi derivanti dal patrimonio di cui allart.3)
* di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati allattuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati allincremento del patrimonio;
* delle entrate derivanti da eventuali attività connesse
Art. 5 - Organi della Fondazione
Organi della Fondazione sono:
* il Presidente
* il Vice Presidente
* il Consiglio di Amministrazione
* il Comitato Esecutivo
* il Collegio dei Revisori
* il Collegio dei Probiviri
Art. 6 - Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
b) cura lesecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
c) firma gli atti e quanto occorra per lesplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura losservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.
Art. 7 - Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.
La firma del Vice Presidente fa piena fede dellassenza o impedimento del Presidente.
Art. 8 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza dallente fondatore. Successivamente il Consiglio è nominato senza vincolo di mandato da un COMITATO DI NOMINA che opererà sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio stesso ed è composto dalle seguenti autorità:
* il Prefetto della Provincia di Lecco
* il Presidente della Provincia di Lecco
* il Vicario Episcopale di Lecco
* il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Lecco
* il Sindaco del Capoluogo della Provincia di Lecco
* il Rappresentante dellEnte Fondatore
1) I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono con linsediamento del nuovo consiglio.
2) I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.
Art. 9 - Decadenza e esclusione
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo 3 assenze consecutive ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
* il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
* laver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o allimmagine della fondazione.
Lesclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato di nomina previsto allart.8 del presente statuto.
Contro tale decisione è possibile ricorrere di fronte al Collegio Probiviri, che delibera in via definitiva.
Art. 10 - Poteri
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) di eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della fondazione la cui competenza spetta al fondatore), il Vice Presidente e di nominare i membri del Comitato Esecutivo;
b) di deliberare sulla costituzione o sulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni il Consiglio di Amministrazione;
c) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
d) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto su proposta del Comitato Esecutivo;
e) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dellanno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dellanno successivo il bilancio consuntivo;
f) di stabilire le direttive e delibere sulle erogazioni della Fondazione;
g) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
h) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
i) di approvare eventuali regolamenti interni;
Art. 11 - Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con linvio dellordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante linvito, ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o telefax da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima delladunanza o in casi durgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 12 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Al Comitato Esecutivo competono su delega e sotto il controllo del Consiglio i poteri di ordinaria amministrazione.
Il Comitato Esecutivo provvederà allinvestimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante lesercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche.
Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario e su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delladunanza mediante lettera raccomandata o telefax e nei casi durgenza almeno un giorno prima mediante telegramma o telefax.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Art. 13 - Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplementi nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili in prima istanza dallente fondatore e quindi dal Comitato di nomina di cui all'art.8.
Il Collegio è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri, dagli stessi.
Il Collegio dei Revisori deve controllare lamministrazione della fondazione, vigilare sullosservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati in prima istanza dallente fondatore quindi dal dal Comitato di nomina di cui allart.8 e durano in carica tre esercizi.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme, deliberare, quale organo dappello, circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.
Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
La carica è gratuita.
Art. 15 - Libri Verbali
I verbali delle deliberazioni del Consiglio e dei Comitati devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario.
I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.
Art. 16 - Bilancio
Lesercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio consuntivo dellesercizio precedente da sottoporre allapprovazione del Consiglio dAmministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio preventivo per lesercizio successivo, da sottoporre entro 15 giorni allapprovazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 17 - Utili della gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costitutivi con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dellorganizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS fondazioni delle comunità locali.
Art. 18 - Estinzione
In caso di estinzione dellEnte, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra ONLUS operante in analogo settore preferibilmente nel territorio della provincia di Lecco e comunque destinato a fini di pubblica utilità su delibera del Consiglio di Amministrazione sentito lorganismo di controllo di cui allart.3 c.190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.
Art. 19 - Norme residuali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.
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